Il 1° gennaio 2007 entra in vigore la Legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull’unione domestica registrata, LUD). Mediante questa legge l’unione domestica registrata viene equiparata al matrimonio e lo scioglimento legale dell’unione al divorzio.
In base alla nuova norma legale due persone omosessuali possono far registrare la loro unione presso l’ufficio di stato civile al domicilio di uno dei/delle due partner, se entrambi hanno compiuto il 18° anno d’età, se sono capaci di discernimento e se non sussiste alcun ostacolo alla registrazione (come p. es. un’altra unione registrata o un matrimonio). Il nuovo titolo di stato civile da utilizzare è "in unione domestica registrata". Per lo scioglimento sono competenti i tribunali.
La LUD apre alle coppie omosessuali la possibilità di assicurarsi reciprocamente in modo legale e vincolante nei campi più diversi. Essa disciplina la fondazione, gli effetti e lo scioglimento dell’unione domestica registrata e definisce sia i diritti, come ad es. i diritti alla successione (compresa la protezione della parte di dovere), sia gli obblighi, come p. es. gli obblighi di mantenimento e di assistenza.
L’equiparazione dell’unione domestica registrata al matrimonio si manifesta in molti campi della vita quotidiana, come p. es. nel diritto d’informazione dei familiari prossimi, nella comune imposizione dei/delle partner registrati/e nonché nelle assicurazioni sociali. Per quanto riguarda l’ultimo esempio, si ricordano in particolare le prestazioni per i superstiti: se muore una persona assicurata che viveva in unione domestica registrata, il/la partner superstite ha lo stesso diritto alle prestazioni per i superstiti come il coniuge vedovo.
Sono rimaste solo poche differenze rispetto agli effetti del matrimonio: l’unione domestica registrata non comporta alcun cambiamento del cognome, permane il diritto di cittadinanza e sono esplicitamente vietati l’adozione e la fecondazione artificiale. Una differenza determinante rispetto al diritto matrimoniale è stata statuita dalla LUD nel capitolo riguardante i rapporti patrimoniali: per l’unione domestica registrata vige per legge la separazione dei beni. Questa si basa materialmente sulla regolamentazione del regime matrimoniale della separazione dei beni. Tuttavia i/le partner possono concordare per mezzo di una convenzione patrimoniale ufficialmente certificata che in caso di scioglimento dell’unione i loro beni vengano divisi secondo le norme della partecipazione agli acquisti.
Nel campo della previdenza professionale si deve sottolineare la seguente differenza: mentre per quanto riguarda la parte obbligatoria l’unione domestica si deve equiparare completamente al matrimonio, nel campo sovraobbligatorio sussiste un certo spazio d’azione. Tuttavia motivi etici e di politica del personale e aziendale suggeriscono un uso limitato di questa libertà, in modo da salvaguardare l’equiparazione ed evitare discriminazioni.
Nella prassi quotidiana di un istituto di previdenza, oltre all’erogazione delle prestazioni di previdenza basate su una nuova serie di beneficiari, in cui i/le partner registrati/e si trovano a pari livello dei coniugi, solleva interesse l’amministrazione dello scioglimento di una unione domestica registrata: come nel divorzio il tribunale decide il compenso riguardante la previdenza, vale a dire la divisone dell’avere di vecchiaia accumulato durante il periodo dell’unione domestica registrata.
Inoltre per gli anticipi prelevati nell’ambito della proprietà d’abitazione e per le opzioni in capitale l’istituto di previdenza deve controllare che vi sia la firma approvante del/la partner registrato/a. L’importanza dell’amministrazione accurata delle unioni domestiche registrate emerge chiaramente se si considera il pericolo di doppi pagamenti.
Nel settore della Legge sul contratto d’assicurazione si deve sottolineare in particolare l’ampliamento del privilegio in caso di esecuzione forzata. Se in un contratto d’assicurazione sulla vita è indicato come beneficiario un/una partner registrato/a, l’assicurazione sulla vita è sottratta ai vincoli del diritto di esecuzione e di fallimento. Il/La partner superstite registrato/a subentra non appena viene rilasciato un attestato di carenza beni o nel momento in cui viene dichiarato il fallimento sul contraente.
Con la LUD, nel campo dell’assicurazione sulla vita e della previdenza professionale sono state inserite integrazioni dirette nella LCA, nella LPP e nella LLP e con la pubblicazione dell’ordinanza sull’applicazione della legge sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale sono state modificate le ordinanze OPP, OLP, OPP2 e OPP3.
PAX NL 11/2006