Possibilità di liberalità – esempio tratto dalla prassi giuridica

Molti potrebbero credere che la liberalità che Paul Müller vorrebbe mettere in atto non sia effettuabile poiché egli non può escludere i suoi discendenti diretti. In realtà, a questo padre di due figli è consentito mettere in atto una liberalità del 100 per cento a favore della sua convivente. Ai sensi di legge, il contraente dell’assicurazione può designare uno o più beneficiari entro una cerchia definita di persone (vedi sotto: art. 2, OPP3) e precisare i diritti di ciascuna di esse. Il testo di legge parla chiaramente di una o più persone beneficiarie. Il contraente dell’assicurazione è quindi libero, in questa categoria, di precisare le quote di più persone da lui designate quali beneficiari, ma anche di escludere completamente determinate persone dal beneficio del contratto d’assicurazione.

Nel caso concreto, la convivente deve adempiere ai requisiti menzionati dalla legge per un concubinato stabile, essere stata sostenuta in modo determinante dal contraente dell’assicurazione oppure provvedere al mantenimento di almeno un figlio comune. Poiché la signora Weilenmann convive già da sette anni con il signor Müller, addurre tale prova non comporterà nessun problema.

Per noi, nella nostra veste di assicuratori, l’obiezione di una possibile violazione della legittima è irrilevante. Infatti, qualora ricorresse una fattispecie del genere, tale problema dovrebbe essere risolto applicando il diritto ereditario. Ciò significa che l’erede che ritiene sia stata lesa la sua legittima si deve rivolgere direttamente ai beneficiari e non può rivalersi sulla compagnia assicurativa.

In relazione alla qui descritta problematica connessa alle liberalità non esiste nessuna sentenza giudiziaria a noi nota. La tesi giuridica suesposta è tuttavia condivisa dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

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Art. 2, OPP 3 (Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute, RS 831.461.3):

Art. 2 Beneficiari

1 Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:
a. in caso di sopravvivenza, l’intestatario della previdenza;
b. dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell’ordine seguente:
1. il coniuge superstite o il partner registrato superstite,
2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest’ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
3. i genitori;
4. i fratelli e le sorelle;
5. gli altri eredi.

2 L’intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.

3 L’intestatario ha il diritto di modificare l’ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 a 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.

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